la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non  superiore
ad  un  mese, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1990, sulla base degli stanziamenti relativi al  bilancio
di  previsione  per  l'esercizio finanziario 1989 approvato con legge
regionale 3 luglio 1989, n. 11.
   2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate,
l'impegno e il pagamento delle spese,  sulla  base  del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  1989,  di cui al primo comma del
presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma  dell'art.  50
della   legge   regionale   30   maggio  1977,  n.  17  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 23 gennaio 1990
 
                              COLASANTO