la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1990, per un periodo comunque non superiore ad un mese, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990, sulla base degli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 approvato con legge regionale 3 luglio 1989, n. 11. 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio di previsione della Regione per il 1989, di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 23 gennaio 1990 COLASANTO